Interessante pronuncia della Cassazione, che rimanda gli atti in Corte d'Appello per verificare se sussistano gli estremi per emettere una sentenza che accerti un'occupazione senza titolo, nonostante il procedimento di primo grado sia stato introdotto con le forme previste dagli artt. 657 c.p.c. e segg.
Tutto nasce da un'azione intrapresa da un Ente proprietario di un immobile, che agisce per ottenere la convalida di uno sfratto per morosità nei confronti di un inquilino che non corrisponde da anni il canone di locazione. Manca, tuttavia, alla base del rapporto un qualsivoglia contratto di locazione. A seguito della conversione del rito, l'attore provvede, dunque, a mutare la propria domanda ed ottiene una pronuncia favorevole, che viene, però, ribaltata dalla Corte d'Appello.
L'esito del giudizio di Cassazione appare decisamente interessante, in quanto la Suprema Corte sancisce che il giudice debba comunque accertare se sussista o meno un'occupazione senza titolo, a prescindere dal fatto che l'attore abbia esercitato erroneamente l'azione con le forme del procedimento per convalida di sfratto.
Cass. Civ. Sez. VI, 23 ottobre 2014 n. 22531