Nelle società in nome collettivo, la responsabilità illimitata dovrà essere rapportata alla partecipazione sociale, dunque, il socio che agisce come creditore potrà invocare la responsabilità illimitata propria del socio di s.n.c., salvo subire azione di regresso per la parte eccedente la quota (art. 1229 c.c.). La responsabilità illimitata, nei rapporti interni, è pari alla quota di partecipazione, dunque, la parte eccedente, eventualmente anticipata da un socio, potrà essere recuperata in danno dell'altro socio.
Cass. Civ., sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21066