La clausola che preveda la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto è valida a condizione che si tratti, non già di un vero e proprio "aumento", bensì di un "adeguamento" del canone al mutato valore locativo dell'immobile volto a ripristinare il sinallagma originario, evitando uno squilibrio a vantaggio del conduttore altrimenti determinato dal canone fisso ovvero di una limitata e iniziale "riduzione" del canone convenuto, sempre che nell'uno, come nell'altro caso, tanto emerga da elementi obiettivi e predeterminati cui sia affidata "la scaletta" del canone.
Cass. Civ., sez. III, 11 ottobre 2016, n. 20384