La Corte di Cassazione ribadisce come la mancata presentazione di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporti acquiescenza alla proposta e che, pertanto, non precluda al creditore la possibilità di proporre opposizione.
La Corte di Cassazione conferma nuovamente la non applicabilità degli artt. 2709 e 2710 del codice civile in sede di opposizione allo stato passivo. Tali norme civilistiche, come è noto, attribuiscono valenza probatoria alle scritture contabili (purché regolarmente tenute) nelle sole controversie che vedono come parti due o più imprenditori:
La Corte di Cassazione torna a ribadire come l'onere della prova di non fallibilità gravi esclusivamente sull'imprenditore il quale, una volta informato dell'avvio dell'istruttoria prefallimentare, deve adoperarsi per dimostrare il non superamento dei tre parametri dimensionali di cui all'art. 1 comma secondo della Legge Fallimentare:
Ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 23 dicembre 2013 n.145, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9, punto 3-quater: "La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del citato articolo 161 siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma".
La crisi economica ha mostrato con evidenza alle aziende l'importanza del monitoraggio delle imprese in difficoltà. Le statistiche parlano, infatti, di un boom di fallimenti nell'anno 2014, nonché di innumerevoli tentativi di risanamento sfociati in concordati preventivi con promessa ai creditori di percentuali di soddisfazione irrisorie. Una volta giunti a questi punti, purtroppo, non rimane che mettere a perdita il credito.
Un buon monitoraggio preventivo permette, tuttavia, di valutare la controparte contrattuale già in sede di stipulazione di un accordo commerciale ed, altresì, di scegliere in modo oculato la strategia di recupero del credito più conveniente. Risulta inutile, infatti, oltreché costoso, intraprendere azioni esecutive nel momento in cui il debitore ha già richiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale o, comunque, si presume stia per farlo.
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