La clausola che preveda la determinazione del canone in misura differenziata e crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto è valida a condizione che si tratti, non già di un vero e proprio "aumento", bensì di un "adeguamento" del canone al mutato valore locativo dell'immobile volto a ripristinare il sinallagma originario, evitando uno squilibrio a vantaggio del conduttore altrimenti determinato dal canone fisso ovvero di una limitata e iniziale "riduzione" del canone convenuto, sempre che nell'uno, come nell'altro caso, tanto emerga da elementi obiettivi e predeterminati cui sia affidata "la scaletta" del canone.
Cass. Civ., sez. III, 11 ottobre 2016, n. 20384
Nelle società in nome collettivo, la responsabilità illimitata dovrà essere rapportata alla partecipazione sociale, dunque, il socio che agisce come creditore potrà invocare la responsabilità illimitata propria del socio di s.n.c., salvo subire azione di regresso per la parte eccedente la quota (art. 1229 c.c.). La responsabilità illimitata, nei rapporti interni, è pari alla quota di partecipazione, dunque, la parte eccedente, eventualmente anticipata da un socio, potrà essere recuperata in danno dell'altro socio.
Cass. Civ., sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21066
L'amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione (richiama il principio di diritto espresso da Cass. Sez. Unite, 06 agosto 2010, n. 18331)
Cassazione civile, sez. II, 06 giugno 2016, n. 11566, ordinanza interlocutoria
Una volta proposta ordinaria domanda ex art. 1453 c.c. con l'intimazione dello sfratto per morosità, non è possibile mutarla in accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. poiché questa è diversa dalla prima in ordine al petitum e alla causa petendi.
Cassazione civile, sez. III, 24 maggio 2016, n. 10691
Con riferimento al contenuto dell'ordinaria diligenza esigibile è stato in più occasioni affermato che l'art. 1227 c.c., comma 2, non si limita a prescrivere al danneggiato un comportamento meramente negativo, consistente nel non aggravare con la propria attività il danno già prodottosi, ma richiede un intervento attivo e positivo, volto non solo a limitare, ma anche ad evitare le conseguenze dannose. La norma che onera il danneggiato ad uniformarsi ad un comportamento attivo ed attento dell'altrui interesse, rientra tra le fonti di integrazione del regolamento contrattuale, per cui la stessa "evitabilità" del danno è coordinata con i principi di correttezza e di buona fede oggettiva, contenuti nell'art. 1175 c.c., applicabile ad entrambe le parti del rapporto obbligatorio e non al solo debitore, nel senso che costituisce onere sia del debitore che del creditore di salvaguardare l'utilità dell'altra parte nei limiti in cui ciò non comporti un'apprezzabile sacrificio a suo carico.
Cassazione civile, sez. II, 31 maggio 2016, n. 11230